Ricezione dei 730-4: le FAQ dell’Agenzia delle Entrate
Con alcune FAQ del 28 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla ricezione dei 730-4.
L’Agenzia ha precisato, tra l’altro, che codici CP, CT e ES “Situazioni particolari-Riservato all’INPS”, presenti nelle specifiche tecniche, devono essere utilizzati esclusivamente dal sostituto d’imposta INPS per alcuni casi particolari di conguagli non effettuati o effettuati in parte.
I Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730 (modello 730-4).
L’Agenzia, entro 10 giorni dalla ricezione, mette a disposizione telematicamente questi dati ai sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) o a intermediari da questi incaricati.
Con delle faq l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che tutti i sostituti d’imposta sono obbligati a comunicare, anche tramite un intermediario abilitato, la sede telematica per la ricezione telematica dei 730-4 dei propri dipendenti/ pensionati / titolari dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In particolare, il sostituto anche se è titolare di un indirizzo telematico deve comunicare l’indirizzo telematico dell’intermediario prescelto per la ricezione dei dati dei modelli 730-4 dei propri dipendenti.
Quindi la comunicazione deve essere inviata, anche tramite un intermediario, esclusivamente in via telematica.
Il sostituto, abilitato a Fisconline, che intende ricevere direttamente i 730-4 deve compilare esclusivamente il quadro A del modello CSO, limitatamente alla sezione I, mentre il sostituto, abilitato al servizio Entratel, che intende ricevere direttamente i 730-4, deve compilare esclusivamente il quadro A del modello CSO, e solo limitatamente alla sezione II dove deve indicare il codice sede Entratel.
Nel caso di sostituto che cessa l’attività, la comunicazione di revoca deve essere trasmessa da coloro che a decorrere da una data successiva a quella di invio dell’ultima comunicazione non rivestono più la qualifica di sostituto d’imposta.
Il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione entro cinque giorni lavorativi a partire da quello successivo alla ricezione dei risultati stessi ovvero, se successivo, dalla data di attivazione dei relativi servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per effettuare il diniego.
Inoltre con le FAQ le Entrate hanno specificato che i codici CP, CT e ES “Situazioni particolari-
Riservato all’INPS”, presenti nelle specifiche tecniche pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate, devono essere utilizzati esclusivamente dal sostituto d’imposta INPS per alcuni casi particolari di conguagli non effettuati o effettuati in parte.