Il Ministero conferma il via libera al lavoro intermittente per le attività tabellate
Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 15 del 27 agosto 2025, dando riscontro alle richieste di chiarimento pervenute dagli operatori del settore turistico, ha confermato la possibilità di ricorrere al lavoro intermittente per le attività individuate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.
Nel merito, la circolare ribadisce quanto già indicato dalla precedente nota 1180/2025, rilasciata congiuntamente all’INL, ovvero che la legge 56/2025, con cui è stato abrogato il regio decreto, non ha inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale” che, in quanto tale, cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama.
Inoltre, il D.M. 23 ottobre 2004 è da ritenersi ancora oggi vigente in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 in base al quale lo stesso continua a trovare applicazione sino all’emanazione degli specifici decreti richiamati dallo stesso d. lgs. 81/2015.
Ne consegue che le attività elencate nella tabella allegata al Regio Decreto, in quanto incorporate nello stesso decreto ministeriale del 2004, devono ritenersi tuttora in vigore nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. 2657/1923.
Da ciò discende la perdurante utilizzabilità della tabella in esame, ai fini della stipula di contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico.