Concordato preventivo biennale e crediti IVA: nuova Faq dell’Agenzia
Con una nuova Faq pubblicata sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in materia di concordato preventivo biennale e crediti IVA (Agenzia delle entrate, Faq 15 ottobre 2025).
In particolare, con la domanda posta si chiedono chiarimenti sull’anno a partire dal quale, al soggetto che aderisce al concordato preventivo biennale, è riconosciuto il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali per un importo non superiore a 70.000 euro annui.
L’Agenzia delle entrate, con risposta a Faq del 15 ottobre 2025, ricorda, in primo luogo, che l’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 (decreto CPB) dispone che per i periodi d’imposta oggetto del concordato preventivo biennale, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’IVA, previsti dall’art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017.
Con riferimento al quesito specifico, l’Agenzia specifica poi che il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, e dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, riguarda i crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione.Per cui, se a titolo esemplificativo, il contribuente ha aderito nel 2024 al CPB 2024-2025, potrà usufruire del beneficio per il biennio 2025-2026.






