Lo svolgimento di mansioni inferiori, anche se non prevalenti, può
integrare demansionamento quando assume carattere sistematico e si protrae nel tempo, incidendo sulla professionalità del lavoratore.
Così la Cassazione con sentenza 7711 del 30 marzo 2026.
La vicenda riguarda un infermiere, inquadrato in categoria D, che per un periodo prolungato (oltre dieci anni) aveva svolto, oltre alle mansioni proprie del profilo professionale, anche attività tipiche del personale di supporto, quali compiti igienico-domestici e alberghieri.
La Corte d’Appello ha quindi riconosciuto un danno da dequalificazione, liquidato in via equitativa nella misura del 10% della retribuzione per il periodo interessato.
Da qui il ricorso in sede di legittimità del datore di lavoro.
Il principio affermato è chiaro: la non prevalenza delle mansioni inferiori non è sufficiente a escludere l’illegittimità, qualora tali mansioni siano svolte in modo sistematico e prolungato nel tempo.
La decisione rafforza la tutela della professionalità del lavoratore e richiama i datori di lavoro a un’attenta gestione organizzativa, al fine di prevenire responsabilità risarcitorie






