Infortunio del preposto: confermata la responsabilità del datore di lavoro per rischio non gestito

Con la sentenza n. 12878 del 8 aprile 2026 la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore di lavoro condannato per lesioni colpose gravi aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, dopo la caduta di un lavoratore-preposto durante lo smontaggio di un ponteggio.

L’infortunio è avvenuto durante lo smontaggio di un ponteggio.

Il lavoratore, addetto al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi e anche preposto, stava operando sul primo impalcato, collocato a 2,40 metri di altezza, mentre rimuoveva elementi del livello superiore. In quella fase è scivolato da una piattaforma priva delle necessarie protezioni laterali ed è caduto al suolo, riportando lesioni gravi.

Secondo i giudici di merito, il rischio di caduta in quella specifica fase non era stato gestito correttamente. Il Pi.M.U.S. risultava troppo generico sulle modalità di smontaggio e non disciplinava in modo puntuale né le diverse quote operative né l’uso concreto dei sistemi anticaduta.Inoltre, il primo impalcato era stato considerato nel piano come posto a quota inferiore a 2 metri, mentre nella realtà era a 2,40 metri.

La Corte ribadisce che la previsione e l’organizzazione delle condizioni di sicurezza restano in capo al datore di lavoro, che deve predisporre un Pi.M.U.S. adeguato, governare il rischio e fornire dispositivi realmente idonei.