Alluvione sud Italia: sospeso anche il TFR al Fondo tesoreria
L’INPS, con la circolare n.49 del 22 aprile 2026, in merito alla sospensione contributiva riconosciuta dal DL 25/2026 ai soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nelle aree del sud Italia interessate dagli eventi metereologici verificatisi a partire dal 18 gennaio u.s., ha precisato che l’agevolazione si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria.
I soggetti beneficiari della sospensione contributiva sono quelli rientranti nelle seguenti categorie:
• i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura
giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
• i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
• i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire della sospensione soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nelle zone interessate dagli eventi metereologici.
Inoltre, l’INPS evidenzia che la sospensione riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati negli immobili individuati dal DL 25/2026.
Con riferimento ai rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori, trattenuta o non trattenuta dal datore di lavoro, deve essere versata.






