Cassazione: il mancato pagamento delle sanzioni civili rileva ai fini del rilascio del DURC?

Con l’ordinanza 8132 del 1° aprile 2026 la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “nella nozione “accessori di legge” di cui all’art. 3, comma 3, del D.M. del 30.1.2015, da calcolare al fine di verificare se l’omissione contributiva è pari o inferiore ad Euro 150 e quindi tale da consentire, essendo lo scostamento tra somme dovute e quelle versate non grave, l’emissione del DURC, non vanno computate anche le sanzioni civili”.

La Corte di Appello accoglie l’impugnativa giudiziale di un verbale di accertamento riguardante un esonero contributivo fruito da un’azienda, dal momento che l’irregolarità contributiva accertata era pari a 137,10 Euro, ossia ad un importo inferiore alla soglia di 150,00 Euro considerata dal legislatore irrilevante anche ai fini del rilascio del Durc

Avverso detta pronuncia, l’INPS propone ricorso in cassazione, sostenendo che, ai fini del superamento della soglia di 150,00 Euro, vanno considerati non solo gli interessi, ma anche le sanzioni civili.

La Cassazione – confermando la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, secondo la norma, la regolarità contributiva sussiste in presenza di uno scostamento non grave, ossia pari oinferiore ad Euro 150,00 compresi gli eventuali accessori di legge, tra le somme dovute e quelle versate.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta sul punto il ricorso dell’INPS.