No all’opzione donna con la pensione anticipata

La lavoratrice che ha maturato sia la pensione anticipata ordinaria che l’opzione donna deve obbligatoriamente chiedere la pensione anticipata ordinaria, anche se di importo inferiore.

Così si è pronunciata la Cassazione con l’ordinanza 20128/2026, in merito ad una lavoratrice che

aveva scelto di richiedere, a parità di requisiti perfezionati, l’opzione donna di cui alla legge 243/2004 perché di importo più favorevole.

L’opzione donna non è più stata prorogata dal Governo nell’ultima legge di bilancio, cosa che ad oggi comporta la cristallizzazione dei requisiti richiesti fino al 31 dicembre 2024 (61 anni di età – 35 anni di contribuzione, più il possesso dei uno dei requisiti o di caregiver, o di invalida o licenziata per crisi di impresa).

Ciò significa che tale forma di pensionamento che si rivolge alle lavoratrici vecchie iscritte (prima del 1996) e che prevede, se richiesta, la liquidazione della pensione con calcolo contributivo, è attivabile in ogni momento da chi abbia perfezionato entro il 31 dicembre 2024 i citati presupposti.

Secondo i giudici della Suprema corte, infatti, l’opzione donna è una forma di prepensionamento varato a suo tempo per andare incontro ad esigenze specifiche (in questo caso delle donne lavoratrici) per superare i più rigorosi requisiti di pensionamento ordinario previsti dalla legge.

Questa tipologia risulta attivabile quando l’accesso alla pensione è temporalmente antecedente rispetto ai criteri ordinari. Se questa finalità non è più attuale non può essere richiesta e va scelta la pensione anticipata anche se di importo inferiore.