Il regime del realizzo controllato non si applica al conferimento di partecipazioni

Con Risposta ad Interpello 21 settembre 2026, n. 176, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime del realizzo controllato di cui all’articolo 177, comma 2, TUIR non è applicabile al conferimento di partecipazioni in una società semplice.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale meccanismo presuppone l’esistenza di una contabilità e di un patrimonio netto contabile della conferitaria, sui quali determinare l’incremento patrimoniale derivante dal conferimento: tali presupposti, tuttavia, non ricorrono, nel caso di una società semplice, che non risulta soggetta agli obblighi civilistici di tenuta delle scritture contabili e di redazione del bilancio propri delle società commerciali.

Ciò considerato, l’Agenzia delle Entrate nega che al citato conferimento possa applicarsi il regime del realizzo controllato; in assenza di tale regime, trova applicazione il criterio del valore normale ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 5, TUIR.