Indennità dovuta anche in caso di trasferta conseguente alladichiarazione di inabilità alla mansione
Con l’ordinanza 1907 del 28 gennaio 2026 la Cassazione afferma che, generalmente, l’indennità di trasferta spetta in tutti i casi in cui il dipendente sia inviato temporaneamente a lavorare fuori dal Comune sede di assunzione, a prescindere dalle ragioni sottese a tale invio.
La Corte d’Appello rigetta l’opposizione presentata dalla società avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso del dipendente per il pagamento dell’indennità di trasferta.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione l’azienda, deducendo che l’assegnazione del lavoratore ad altra sede era motivata esclusivamente dalla necessità di trovare una collocazione compatibile con le limitazioni derivanti dal suo stato di salute a seguito dell’inidoneità alla mansione di originaria adibizione.
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferta, sono irrilevanti le ragioni sottese ad una tale determinazione aziendale.Quindi, continua la sentenza, detta indennità spetta anche quando l’invio in trasferta avvenga in adempimento dell’obbligo di assegnare al dipendente, divenuto inidoneo alle originarie mansioni, compiti compatibili con la residua capacità lavorativa.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società datrice, confermando la debenza della somma ingiunta.






