Nuove tariffe per i premi INAIL: aggiornate le modalità di applicazione

L’INAIL con la circolare n. 28 del 28 ottobre 2021, prende in esame il tasso di premio applicabile conseguente a modifiche degli elementi di calcolo dello stesso, sopravvenute rispetto all’annuale comunicazione del tasso applicabile (modello 20SM).

Variazione dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie

Per la determinazione dell’oscillazione del tasso medio sulla base degli elementi relativi al nuovo inquadramento e alla nuova classificazione delle lavorazioni, si applica il tasso medio corrispondente alle voci di tariffa in cui sono assicurate le lavorazioni della PAT, dalla decorrenza della variazione e fino al completamento del biennio, se:

a) il nuovo inquadramento è determinato da una effettiva variazione dell’attività esercitata e ha comportato la modifica della classificazione delle lavorazioni assicurate nella PAT.

b) il nuovo inquadramento ha comportato una modifica parziale della classificazione delle lavorazioni assicurate nella PAT e la lavorazione che è rimasta invariata non ha maturato l’anzianità di un biennio di attività alla data in cui interviene la variazione.

Variazione della classificazione delle lavorazioni

La variazione della classificazione delle lavorazioni comporta l’applicazione del tasso medio della voce di tariffa corrispondente alla nuova lavorazione, dalla decorrenza della variazione fino al completamento del biennio di attività.

Tale condizione si verifica se la variazione ha comportato:

a) la modifica della classificazione per tutte le lavorazioni assicurate nella PAT;

b) la modifica parziale della classificazione delle lavorazioni assicurate nella PAT

e la lavorazione che è rimasta invariata non ha maturato l’anzianità di un biennio di attività alla data in cui interviene la variazione.

A decorrere dalla variazione, il tasso medio di tariffa è applicato a tutte le voci della PAT non essendo per nessuna voce maturato il biennio di attività prescritto per l’oscillazione per andamento infortunistico.

Rideterminazione dell’oscillazione per surroga

Al momento del riconoscimento dell’infortunio o della malattia professionale, l’INAIL provvede al caricamento degli eventi lesivi sul bilancio infortunistico della lavorazione assicurata nella PAT (posizione assicurativa territoriale), in termini di giornate lavorative equivalenti.

L’evento definito incide nei primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di comunicazione del tasso applicabile (modello 20SM). Per esempio, un evento occorso e definito nell’anno 2018 incide nell’osservazione dell’andamento infortunistico per il tasso applicabile dell’anno 2020 (periodo di osservazione 2016-2018), dell’anno 2021 (periodo di osservazione 2017-2019), dell’anno 2022 (periodo di osservazione 2018-2020).

Qualora, successivamente alla comunicazione del tasso applicabile (20SM), per l’evento definito nel triennio di osservazione risulta accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro in seguito ad azione di surroga, l’Istituto deve rideterminare il tasso applicabile escludendo dal calcolo dell’oscillazione del tasso le giornate lavorative equivalenti relative all’evento.

È il caso per esempio di eventi infortunistici da circolazione stradale, da trasporto di persone, da proprietà di edifici crollati in tutto o in parte, o in caso di aggressioni o rapine in cui l’identità del terzo responsabile rimane ignota, pur essendo certa la sua responsabilità.

Unificazione di PAT con la stessa sede dei lavori

La rideterminazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico deve essere effettuata anche in caso di unificazione di più PAT che hanno la stessa sede dei lavori e la stessa gestione tariffaria in una PAT già esistente o di nuova istituzione.

Poiché il nuovo tasso applicabile potrebbe risultare sia più favorevole sia più sfavorevole al datore di lavoro, il provvedimento di variazione deve decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di presentazione della richiesta inoltrata dalla ditta o alla data di comunicazione del provvedimento adottato d’ufficio.

Le PAT unificate dovranno essere conseguentemente cessate al 31 dicembre dell’anno antecedente la data di decorrenza del provvedimento di variazione.

Riduzione del tasso medio per prevenzione

La riduzione per prevenzione nel primo biennio di attività è subordinata all’attuazione di interventi migliorativi ulteriori rispetto alla mera osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità alla riduzione dopo il primo biennio di attività.

È stato uniformato il termine di presentazione della domanda di riduzione al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta, superando il previgente termine previsto dall’articolo 20 delle MAT 2000 secondo cui nei primi due anni di attività la domanda poteva essere presentata in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio.

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla sussistenza dei medesimi requisiti:

– osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda, riferibile all’azienda nel suo complesso;

– attuazione di interventi migliorativi individuati dall’Istituto nell’anno precedente quello di presentazione della domanda, supportata da idonea documentazione appositamente predefinita dall’Istituto e prodotta dalla ditta unitamente alla domanda;

– regolarità contributiva verificata secondo le disposizioni di cui al decreto interministeriale 30 gennaio 2015.