Notifica a vecchio indirizzo del contribuente: nulla dopo 30 giorni dal trasferimento

La Corte di Cassazione con la sentenza 41137 del 22 dicembre 2021 ha statuito che una volta che abbia adempiuto alla comunicazione del cambio di residenza, il contribuente resta ancora esposto, per i successivi trenta giorni, a ricevere la notifica degli avvisi di accertamento anche al precedente indirizzo.

Trascorsi, però, questi trenta giorni, il nuovo indirizzo produrrà i propri effetti anche nei confronti degli Uffici finanziari mentre, ai fini notificatori, il pregresso indirizzo diventerà inservibile.

Nella vicenda al vaglio della Corte la CTR aveva accolto le ragioni di un commercialista, oppostosi a una cartella di pagamento basata su di un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti.

Il contribuente, in particolare, aveva dedotto l’omessa notifica dell’avviso in parola, asseritamente mai ricevuta.

Nella specie, ossia, il professionista aveva documentato di aver comunicato all’anagrafe il proprio trasferimento di residenza. La notifica era avvenuta presso il vecchio indirizzo dopo il perfezionamento formale della variazione anagrafica a cura del funzionario comunale.

Secondo la Commissione regionale, ciò posto, si trattava di una notifica nulla, in quanto intempestivamente avvenuta al vecchio indirizzo del contribuente, una volta decorso il termine di 30 giorni dalla variazione anagrafica.

Conclusioni a cui ha aderito anche la Suprema corte, la quale ha ricordato che anche se la comunicazione della variazione dell’indirizzo del contribuente ha efficacia immediata, è solo una volta spirato il termine “mensile” che il nuovo indirizzo spiega a tutti gli effetti la propria efficacia ai fini notificatori anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.