Premi di risultato, tassazione ordinaria se il ritardo nel pagamento è fisiologico

L’Agenzia delle Entrate con interpello 283 del 20 maggio 2022 ha fornito chiarimenti sulle modalità di tassazione da applicarsi all’Incremento di efficienza aziendale e alla Gratifica di risultato, in particolare laddove tali remunerazioni non siano erogate con una tempistica costante.

L’Agenzia risponde, all’Organismo istante che eroga al proprio personale due tipologie di compensi legate all’attività svolta e al raggiungimento di prefissati obiettivi.

L’istante aveva richiesto un parere in merito alle modalità di tassazione da applicare agli stessi compensi, in particolare, nel caso in cui tali remunerazioni non siano erogate nella tempistica costante stabilita dalla contrattazione collettiva, ritenendo – dal canto suo – possibile l’assoggettamento a tassazione separata tanto nell’ipotesi in cui “siano liquidate nell’anno successivo al periodo di riferimento, quanto nelle situazioni in cui l’erogazione avvenga nel secondo anno successivo”.

La conclusione della risposta n. 283/2022 non concorda con la soluzione prospettata dall’istante, in quanto l’Agenzia ricorda che affinchè sia possibile applicare l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, che prevede che sono soggetti a tassazione separata “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”, è necessaria la sussistenza di determinate situazioni.

Le situazioni che assumono rilevanza ai fini della tassazione separata, infatti, sono di due tipi:

quelle di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti (in tal caso non deve essere eseguita un’indagine per valutare se il ritardo è da considerarsi fisiologico o meno);

quelle consistenti in “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.

L’applicazione della tassazione separata deve ritenersi esclusa in caso di ritardo fisiologico, dovuto – per esempio – a procedure complesse che rallentano i tempi di erogazione, rendendoli non conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d’imposta: in tal caso, infatti, i premi vanno a tassazione ordinaria.

Dato che con riferimento al caso di specie il pagamento delle somme avviene “in ritardo” a causa della complessità del processo di valutazione previsto dal contratto, l’Agenzia ritiene che le stesse debbano essere assoggettate a tassazione ordinaria.