Superbonus: per la proroga al 31 dicembre, valgono solo i lavori effettuati al 30 settembre

A distanza di solo un giorno dall’emanazione, l’Agenzia delle Entrate ha rettificato alcuni passaggi della circolare 33 del 10 ottobre nella quale ha approfondito le ultime novità del superbonus e degli altri bonus edilizi.

Le modifiche hanno interessato i chiarimenti sulla proroga al 31 dicembre 2022 del superbonus al 110% per le villette unifamiliari.

Tale disposizione è stata oggetto, da parte dell’Agenzia delle entrate, di una interpretazione forzata e totalmente in contraddizione con quanto riportato dalla norma.

Ciò è apparso subito evidente già nelle ore successive alla pubblicazione della circolare ed è stato da più parti segnalato con forte preoccupazione considerato che la circolare è stata pubblicata dopo alcuni giorni dal termine, fissato al 30 settembre, entro il quale occorreva aver raggiunto almeno il 30% dei lavori.

Proviamo dunque a ricostruire l’accaduto e, alla luce dei nuovi chiarimenti, confermare come procedere per fruire del maggior termine del 31 dicembre.

Cosa prevede la norma

Il dato di partenza è l’art. 119, c. 8-bis, D.L. n. 34/2020 secondo il quale per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, il superbonus nella misura del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal superbonus.

La norma è la risultante delle modifiche apportate dal decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) in quanto, precedentemente, la data entro il quale effettuare il30% dei lavori era il 30 giugno 2022.

Pertanto, conditio sine qua non per fruire dell’estensione al 31 dicembre è l’effettuazione di lavori per almeno il 30% al 30 settembre.

Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Partendo dal dato letterale della norma, come sopra evidenziato, stranamente, l’Agenzia delle entrate, nella prima versione della circolare n. 33/E, ne ha elaborato una lettura distorta che ha mandato nel panico molti contribuenti.

Infatti, a scadenza del 30 settembre ormai superata (la circolare, come detto, è stata pubblicata il 6 ottobre), l’Agenzia delle entrate ha lasciato intendere che il raggiungimento del 30% dei lavori va riferito ai pagamenti effettuati e non ai lavori eseguiti.

Tutto è nato da un esempio riportato nel paragrafo 6 della circolare riferito ad un caso di un intervento complessivo di costo pari a 100.000 euro di cui 60.000 euro per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (per i quali spetta la detrazione del 50%) e 40.000 euro di spese relative a interventi ammessi al superbonus.

Secondo le Entrate, in tale ipotesi, è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al superbonus, pagamenti pari a 12.000 euro riferiti a lavori effettivamente eseguiti.

E, richiamando la risposta scritta del 21 giugno 2022 all’interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-08270, l’Agenzia ha concluso che resta fermo che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non è sufficiente il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Rettifica della circolare 33

Per l’Agenzia delle entrate, quindi, ciò che rileva al 30 settembre non è l’aver effettuato i lavori per almeno il 30%, come afferma la norma, ma l’aver effettuato pagamenti per almeno il 30%.

Molti, come già detto, si sono trovati spiazzati da tale presa di posizione e, all’indomani della pubblicazione del documento di prassi, sui principali organi di stampa è stato evidenziato che tale interpretazione costituiva una vera e propria forzatura della norma contro ogni logica di tutela della buona fede dei contribuenti.

Per fortuna, la stessa Agenzia si è resa subito conto dell’errore e vi ha rimediato ripubblicando il giorno dopo la circolare.

Pertanto, nella versione definitiva, nell’esempio sopra riportato, è possibile fruire del superbonus al 110% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al superbonus, lavori pari a 12.000 euro.

Scompare, quindi, la parola “pagamenti” che viene sostituita con “lavori”.

Inoltre, il passaggio successivo viene riscritto affermando che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30% dei lavori essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Superbonus anche per i lavori iniziati dopo il 30 giugno

Un ulteriore importante chiarimento che vale la pena di segnalare in questa sede riguarda i lavori iniziati dopo il 30 giugno.

Infatti, come si legge nella circolare, in assenza di ulteriori indicazioni nella norma riferite alla data di inizio degli interventi, è possibile fruire del superbonus anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche siano iniziati dal 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data.

Pertanto, è sufficiente raggiungere almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre, a prescindere che i lavori siano iniziati prima o dopo il 30 giugno che, come detto in precedenza, era la data limite per il raggiungimento del 30% prima che intervenissero le modifiche del decreto Aiuti.