Vaccini anti Covid, somministrazione nelle farmacie: variazione dei dati assicurativi entro il 15 luglio
L’INAIL ha pubblicato, in data 15 giugno 2021, una istruzione operativa riguardante l’attività di somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, consentita in via sperimentale per l’anno 2021.
In virtù dell’Accordo quadro stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, la Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (Federfarma) e l’Associazione delle aziende e servizi socio-farmaceutici (Assofarm), l’adesione è su base volontaria.
I farmacisti aderenti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento.
Classificazione attività ordinaria
Nella gestione Terziario le farmacie sono espressamente previste alla voce 21102 relativa anche alle lavorazioni dei prodotti chimici, farmaceutici, erboristici e cosmetici.
Tale voce ricomprende i servizi di preparazione di farmaci galenici, l’attività di vendita dei prodotti farmaceutici e di altre merci (ad esempio cosmetici, dispositivi medici non professionali, calzature anatomiche), le prestazioni di autoanalisi.
I nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono:
d) la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;
e) l’effettuazione, presso le farmacie, di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi, nonchè il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;
e-ter) l’effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare.
Tali prestazioni rientrano nell’ambito di quanto previsto alla voce 2110.
Classificazione somministrazione vaccini
L’erogazione di prestazioni sanitarie, tra le quali rientra la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2 o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, si realizza tramite un ciclo lavorativo caratterizzato da un rischio previsto dalla voce 03114.
Pertanto tale attivita?, laddove erogata da personale dipendente delle farmacie, deve essere oggetto di classificazione separata alla voce 0311 della gestione terziario ad essa espressamente dedicata.
Presentazione della denuncia di variazione
Per assicurare il personale dipendente delle farmacie che svolge attività di somministrazione di vaccini o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, i soggetti assicuranti devono presentare la denuncia di variazione entro il 15 luglio 2021, comunicando le retribuzioni presunte del personale interessato per il periodo dall’inizio dell’attività al 31 dicembre 2021.