Licenziamento per soppressione del posto e servizio affidato in outsourcing

La  Corte di Cassazione con Sentenza n. 10992 del 26 aprile 2021, ha statuito che può essere annullato il licenziamento del lavoratore per soppressione del posto nel caso in cui l’azienda affidi poi le mansioni a una società di outsourcing.

La Corte d’appello di Salerno dichiarava illegittimo e annullava il licenziamento, a seguito di procedura collettiva, intimato da una società ad un dipendente condannando la prima alla reintegrazione del secondo nel posto di lavoro e al  pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, oltre interessi legali.

La  sentenza della Corte di appello riformava la sentenza di primo grado, che, in esito a procedimento con rito Fornero, aveva dichiarato legittimo il licenziamento.

La Corte ravvisava  la  violazione dei criteri di scelta legali  non avendo la società  datrice adeguatamente giustificato la scelta di licenziare il lavoratore, per l’esternalizzazione  del servizio ad altra società nell’ambito della riorganizzazione dell’attività produttiva  per crisi del settore, la Corte territoriale rileva l’ inosservanza dei criteri legali applicati e la conseguente inadeguata giustificazione del licenziamento.

Gli Ermellini rigettando il ricorso hanno quindi chiarito che può essere annullato il licenziamento del lavoratore per soppressione del posto nel caso in cui l’azienda affidi poi le mansioni a una società di outsourcing.