Contributo a fondo perduto, inclusi gli affitti d’azienda

L’Agenzia delle Entrata con le risposte n. 444 e 445 del 24 giugno 2021 ha statuito che ai fini del contributo a fondo perduto riconosciuto dal “Decreto Sostegni”, e per determinare il calo del fatturato e il tetto massimo di ricavi e compensi, occorre fare riferimento anche ai casi di affitto d’azienda poiché l’attività è considerata continuativa.

Con la risposta n. 444 del 24 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate è stata interpellata da una società che ha iniziato la sua attività di bar e altri esercizi simili nel 2020. Nello stesso anno ha acquisito in affitto, da una ditta che esercita l’attività di distributore di carburante, il ramo d’azienda relativo alla sola attività di bar all’interno della stazione di servizio di proprietà del cedente e da questo gestita. Lo stesso ramo d’azienda, fino al termine del 2019, era in affitto a una terza ditta individuale del quale l’istante non possiede ulteriori informazioni, che risulta completamente svincolata da qualsiasi tipo di rapporto sia per quanto riguarda l’istante che il cedente.

Ebbene, l’affitto d’azienda non interrompe l’attività, quindi, la ditta istante non rientra tra i soggetti neocostituiti ai fini del contributo in questione e deve determinare l’indennizzo considerando gli effetti dell’acquisizione in affitto sia in relazione al calcolo del tetto massimo di ricavi o compensi, sia per quanto riguarda il calcolo della riduzione del fatturato e delle soglie di determinazione del contributo.

Con la risposta n. 445 del 24 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate è stata interpellata da un’attività di ristorazione che ha ceduto il ramo d’azienda in gestione ad altra società. Nel 2019 ha registrato la risoluzione del suddetto contratto, ma a seguito di un procedimento giudiziario attivato nei confronti dell’altra parte ha ottenuto la riconsegna dei locali nel 2020.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato gli ambiti applicativi della norma, sostiene non applicabile la soluzione descritta dall’istante, che propone il confronto con il fatturato relativo all’anno 2017, ultimo anno in cui ha svolto direttamente l’attività, considerato che, che in via generale, il contratto di affitto non interrompe la continuità aziendale.

L’istante deve, quindi, determinare la soglia di accesso al contributo includendo l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda concessa in affitto nel 2019 e per il calcolo della riduzione del fatturato deve confrontare i dati considerando anche il fatturato della stessa società.