Autoliquidazione on line anche per le cessazioni in corso d’anno

L’INAIL con la circolare n. 18 del 25 giugno 2021 implementa i servizi online con il nuovo sistema di invio delle autoliquidazioni per le ditte cessate in corso d’anno.

Come noto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i soggetti assicurati all’INAIL devono procedere, entro 30 giorni dalla cessazione delle lavorazioni, a dichiarare le retribuzioni corrisposte non oltre il 16 del secondo mese successivo ala cessazione, contestualmente all’autoliquidazione del premio.

Il suddetto obbligo sussiste anche per le ipotesi di fine attività, trasferimento d’azienda, chiusura per fallimento e simili, e, dunque, in tutti i casi in cui viene a cessare il rapporto assicurativo con un determinato codice ditta.

Nell’ambito dei processi di implementazione e miglioramento dei servizi telematici, l’Istituto assicurativo ha previsto il nuovo servizio Autoliquidazione ditte cessate, dedicato alle polizze dipendenti ed alle polizze artigiani, normalmente soggette al sistema di autoliquidazione, escludendo tutte le altre polizze speciali.

Il nuovo servizio, operativo dal 1° luglio 2021, è riservato ai soggetti assicurati ed agli intermediari abilitati ed è disponibile sia dal menu Autoliquidazione, sia dalla sezione denunce di cessazione tramite l’apposito link Autoliquidazione ditte cessate.

Con il nuovo sistema sarà possibile effettuare:

  • l’invio della dichiarazione delle retribuzioni dell’anno di cessazione;
  • il calcolo del premio a conguaglio.

Eventuali invii delle predette denunce salari, oltre il 16 del mese successivo, potranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC alla sede territoriale INAIL.