Tempo per recarsi alla sede aziendale retribuito solo se funzionale alla prestazione lavorativa

La  Corte di Cassazione – con sentenza del 29 aprile 2021, n. 11338 – ha ribadito che non hanno diritto ad una maggiorazione della retribuzione gli autisti di una compagnia di trasporti che iniziano il turno nel deposito e, dopo averlo finito altrove, vi fanno ritorno prima di andare a casa (ovvero, passano dal deposito prima di prendere servizio presso il posto di cambio previsto, senza che il passaggio dal deposito stesso sia a loro obbligato dall’azienda).

La Corte di appello  confermava la sentenza del Tribunale, che aveva respinto le domande di E.A. e altri dipendenti con qualifica di autisti, volte a ottenere l’accertamento del diritto, ex art. 17 lett. c) del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, ad essere retribuiti, nella misura della metà della retribuzione normale,
per il tempo necessario a spostarsi, con mezzo gratuito o proprio, dal deposito al posto di cambio o viceversa per prendere servizio o tornare a servizio compiuto, nonché, in subordine, volte a conseguire le medesime somme a titolo risarcitorio.

La Corte osservava a sostegno della propria decisione che la norma di cui all’art. 17, lett. c), R.D.L. n. 2328/1923, facendo riferimento ai “viaggi comandati da una località all’altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto”, presuppone che l’inizio della prestazione lavorativa presso una data località sia preceduto dall’obbligatoria preventiva presenza del lavoratore presso altra località ovvero che il lavoratore, dopo avere ultimato l’esecuzione della prestazione lavorativa in un determinato luogo, debba fare rientro in altro luogo, anch’esso indicato dal datore di lavoro, e cioè presuppone uno spostamento tra
due località che devono entrambe essere obbligatoriamente raggiunte in base alle direttive o alle disposizioni aziendali per prendere servizio o per porvi termine: ciò che era da escludere nella concreta fattispecie dedotta in giudizio, dovendo ritenersi incontestata la circostanza secondo cui gli autisti, quando iniziavano il turno nel deposito e lo terminavano altrove non avevano affatto l’obbligo di tornare al deposito, come nel caso opposto non avevano l’obbligo di passare per il deposito prima di iniziare il turno presso il previsto posto di cambio, poiché l’azienda consentiva loro, se lo avessero voluto, di recarsi direttamente a casa o di iniziare direttamente a lavorare presso il luogo in cui dovevano prendere servizio.

Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il tempo necessario per i lavoratori per raggiungere il luogo di lavoro deve essere retribuito esclusivamente nelle ipotesi in cui lo stesso sia funzionale alla prestazione lavorativa.