Somministrazione: Impugnazione di più contratti di lavoro a termine

La  Corte di Cassazione con la sentenza 11001 del 26 aprile 2021 ha chiarito che l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo della serie di contratti di lavoro a termine in somministrazione non si estende ai contratti precedenti, neppure qualora tra un contratto e l’altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l’impugnativa.

Nella fattispecie al vaglio della Corte un lavoratore promuoveva domanda di nullità  rispetto ai sessantuno contratti a termine stipulati con una società di somministrazione di lavoro in favore di una Spa per genericità della causale, con conseguente richiesta di riconoscimento dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la tale ultima società fin dal primo contratto poi prorogato o da diversa data di giustizia.

La Corte d’appello, escludendo la riconduzione dei sessantuno contratti tra le parti ad un generico “unicum negoziale”, aveva ribadito la decadenza del lavoratore dall’impugnazione di tutti i contratti anteriori agli ultimi due, in quanto non tempestivamente impugnati.

La Corte di cassazione ha confermato il rigetto pronunciato dai giudici di merito sulla domanda precisando che in tali casi, il termine di decadenza per proporre l’impugnazione stragiudiziale è quello di 60 giorni previsto dall’art. 32, primo comma della  legge 183/2010.

Non si applica, infatti, il termine di decadenza esteso a centoventi giorni relativo alla diversa ipotesi del contratto di lavoro a tempo determinato in cui il rapporto, per quanto a termine, è instaurato dal lavoratore direttamente con chi fruisce della prestazione.