ISCRO liberi professionisti: domande dal 1 luglio

L’INPS con la circolare n. 94 del 30 giugno 2021, fornisce le istruzioni operativa per la fruizione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in vigore in via sperimentale per il triennio 2021-2023, destinata ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

Requisiti di spettanza

L’indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;

c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;

d) avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Misura, durata e decorrenza della prestazione

L’indennità ISCRO è pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda e non può essere di importo mensile inferiore a 250 euro né superiore a 800 euro.

La prestazione ISCRO è erogata per sei mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Presentazione della domanda

Per fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,

Esclusivamente per l’anno 2021 la domanda di indennità ISCRO può essere presentata a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.

Decadenza dalla prestazione

Il beneficiario dell’indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:

1) cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità;

2) titolarità di trattamento pensionistico diretto;

3) iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;

4) titolarità del Reddito di cittadinanza.

Regime delle incompatibilità

L’indennità ISCRO è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata e con il Reddito di cittadinanza, nonché con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.