Maggiorazione ANF: tabelle aggiornate valide fino al 31 dicembre 2021

L’INPS  con circolare n. 92 del 30 giugno 2021, recepisce la maggiorazione ANF introdotta, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, dal D.L. n. 79/2021.

La maggiorazione introdotta è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e alla numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, un importo di ANF superiore a zero. In particolare, come anticipato, per i nuclei familiari fino a due figli o equiparati la maggiorazione è riconosciuta nella misura di 37,5 euro per ciascun figlio, mentre, per i nuclei familiari di almeno tre figli o equiparati la maggiorazione è riconosciuta nella misura di 55 euro per ciascun figlio.

La maggiorazione in parola è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Compatibilità con l’Assegno temporaneo per i figli minori

L’assegno per il nucleo familiare è incompatibile con l’Assegno temporaneo: per i lavoratori dipendenti/assimilati e per i nuclei familiari a essi riferibili, trovano applicazione le disposizioni in materia di riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare, anche nei casi in cui la titolarità del diritto all’ANF sia riconosciuta a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato, come ad esempio nel caso del genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell’altro genitore lavoratore dipendente/assimilato, al quale viene riconosciuta anche la maggiorazione.

Qualora nel nucleo familiare ai fini ANF siano stati già compresi componenti minori per i quali il riconoscimento della condizione “a carico” sia riferibile a diversi soggetti, si continueranno a riconoscere i trattamenti di famiglia agli attuali beneficiari con le maggiorazioni spettanti fino al 31 dicembre 2021.

Non vi è invece alcuna incompatibilità con l’Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi, che possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’Assegno temporaneo.

Rivalutazione annuale dei livelli di reddito familiare

I livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

La variazione percentuale tra l’anno 2020 e l’anno 2019 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall’ISTAT (DEF 2021 deliberato il 15 aprile 2021) è risultata pari al -0,3%, pertanto non è stato necessario apportare alcun adeguamento.