Licenziamento disciplinare – Utilizzazione irregolare del mezzo aziendale – Falso sinistro

La Corte di Cassazione con la sentenza 11644 del 4 maggio 2021 ha statuito la legittimità del licenziamento  in tronco di un dirigente medico, in ragione della ritenuta idoneità di tale comportamento a ledere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

Un dirigente medico impugnava il licenziamento disciplinare per giusta causa, avvenuto per  aver dissimulato un sinistro avvenuto alla  guida dell’auto aziendale, allo scopo di nascondere l’uso improprio del suddetto mezzo.

Nella denuncia all’azienda, egli aveva dichiarato che l’incidente era avvenuto in circostanze differenti, ossia nel momento in cui stava utilizzando il veicolo per ragioni di servizio, con ulteriori violazioni alle norme interne sull’uso dei mezzi a disposizione (esclusività rispetto ai compiti di ufficio; divieto di detenere il medesimo presso l’abitazione privata; obbligo di compilare il libretto di marcia etc.).

Secondo la Corte territoriale, in realtà, era indubbio che l’unico incidente che aveva coinvolto il lavoratore si fosse realizzato di sera, essendo inverosimile che potessero essere occorsi due sinistri sullo stesso mezzo a dodici ore di distanza l’uno dall’altro, oltre al fatto che tale assunto era stato comunque smentito in sede istruttoria.

Inoltre, è stato rilevato come la Corte territoriale avesse ritenuto esplicitamente che l’illecito disciplinare posto in essere non fosse da riportare alle ipotesi di cui all’art. 8, co. 8 del Codice Disciplinare di riferimento, di “occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’amministrazione o ad esso affidati”, ma, evidentemente, all’art. 8, co. 11 del medesimo Codice che contemplava l’ipotesi generale di “atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti seppure estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti del terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2119 c.c.”.

In tale contesto, la gravità del comportamento, atta a giustificare il recesso in tronco, era da ravvisare non tanto nell’utilizzazione con modalità irregolari del mezzo aziendale, quanto nell’avere tenuto la parte datoriale all’oscuro delle modalità di verificazione dell’incidente e nell’avere cercato di mascherare la realtà, denunciando un falso sinistro.