Contributo riduzioni affitti: guida per invio dell’istanza

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 180139 del 6 luglio 2021 ha reso noto di aver

attivato una procedura online sul sito per inviare, fino al 6 settembre 2021, l’istanza del contributo a fondo perduto riservata ai locatori che riducono nel 2021 il canone d’affitto.

Per far fronte all’emergenza Coronavirus, il decreto “Ristori” (DL n. 137/2020) ha previsto l’erogazione di un contributo “affitti” per i locatori che nel 2021 rinegoziano in diminuzione i canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo.

A beneficiarne sono tutti locatori di immobili a uso abitativo (sia persone fisiche non titolari di partita Iva che persone fisiche o soggetti diversi, titolari di partita Iva) che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.

Va detto che:

  • le riduzioni oggetto di contributo riguardano i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore;
  • il contributo spettante è commisurato all’importo complessivo della riduzione di canone che viene accordata al conduttore per le mensilità dell’anno 2021;
  • la rinegoziazione con riduzione del canone va comunicata all’Agenzia tramite il modello Rli entro il 31 dicembre 2021 e deve avere una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

Ammontare del contributo

Il contributo è un importo pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore

L’Istanza va spedita solo in modalità elettronica attraverso un servizio web messo a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

E’ lo stesso applicativo web che calcola l’importo del contributo teorico massimo, determinato in base ai dati trasmessi da colui che predispone l’istanza.

Qualora non si sia proceduto a comunicare la rinegoziazione, ma si intende farlo successivamente alla presentazione dell’istanza, e comunque entro il 31 dicembre 2021, deve essere compilata la “Parte III” dell’istanza.

Ogni locatore può presentare una sola istanza, anche in presenza di più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto.

Il canale telematico per l’invio è aperto dal 6 luglio al 6 settembre 2021. In tale periodo di tempo, in presenza di errori, è possibile presentare tramite lo stesso canale una nuova istanza, in sostituzione della precedente. Sempre entro il 31/12/2021 sarà possibile inoltrare una rinuncia al contributo.

Erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato, dopo i consueti controlli, successivamente al 31 dicembre 2021.

Il locatore riceverà l’importo dovuto sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza.

Nel caso in cui le risorse stanziate siano inferiori all’ammontare complessivo dei contributi da erogare, l’Agenzia delle Entrate provvederà al riparto proporzionale delle risorse stanziate sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.