Lavoratori fragili: dal 1° luglio cade il diritto al lavoro agile

L’INL, con la nota n. 10962 del 5 luglio 2021, ha ricordato che, a decorrere dall’1.7.2021 non sono più in vigore le principali tutele, previste nelle diverse misure anti covid adottate dal Governo dal marzo 2020 ad oggi, in favore dei lavoratori c.d. fragili.

Si tratta, in particolare dell’art. 26 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), così come da ultimo modificato dall’art. 15 del D.L. 41/2021 (L. 69/2021), secondo cui (c. 2), fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della L. 104/1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio in commento non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Inoltre, ai sensi del c. 2 bis della medesima disposizione è statuito che “a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili di cui al c. 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”

Ciò posto, atteso che non risultano intervenute ulteriori disposizioni normative in materia, ai suddetti lavoratori deve ritenersi applicabile l’ordinario trattamento giuridico relativo alle assenze dal servizio nonché l’ordinaria modalità organizzativa dell’attività lavorativa.

Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, ovvero alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, si rileva, invece, che, per effetto dell’art. 11 della L. 87/2021 (D.L. 52/2021), è fissata la proroga al 31 luglio p.v. della disposizione normativa di cui all’art. 83 del D.L. 34/2020 recante la previsione della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Ai sensi dell’art. 83 citato “fermo restando quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.”