Scarso rendimento dovuto a negligenza: recesso con preavviso

La Corte di Cassazione con sentenza 11635 del 4 maggio 2021 ha statuito la legittimità del licenziamento comminata al dipendente di una Asl, con funzione di operatore tecnico, a cui era stata contestata la continuità, nell’arco di un biennio, di una situazione di insufficiente e scarso rendimento dovuta a negligenza e ad altri fatti dimostrativi della piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio.

La Corte d’appello aveva ritenuto che, nella progressiva evoluzione delle condotte del dipendente, si fosse delineato un inadempimento rilevante sotto il profilo di inaffidabile resa lavorativa che aveva comportato l’adozione della più grave sanzione del licenziamento, pur a fronte di fatti che singolarmente valutati non erano stati ritenuti idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario.

Era stata inoltre esclusa la fondatezza delle giustificazioni addotte dal deducente, incentrate su un preteso comportamento mobbizzante ai suoi danni posto in essere dall’Azienda datrice di lavoro.

Il dipendente si era rivolto alla Corte di legittimità, censurando, tra gli altri motivi, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, atteso che la sentenza impugnata aveva, a suo dire, ingiustamente ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare irrogatogli sulla base della ritenuta gravità di comportamenti e fatti mai comprovati.

Gli Ermellini hanno dunque ricordato come, in tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, spetti unicamente al giudice del merito accertare se i fatti addebitati al lavoratore rivestano il carattere di negazione degli elementi fondamentali del rapporto ed in specie di quello fiduciario e siano tali da meritare il recesso con preavviso.