Cassa integrazione Covid-19: domande integrative entro il 7 agosto 2021

L’INPS con la  circolare n. 99 del 8 luglio 2021, illustra le modifiche apportate ai trattamenti di integrazione salariale Covid-19 apportate dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto Sostegni (decreto legge 22 marzo 2021, n. 41).

La legge di conversione ha parzialmente innovato la disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, precedentemente introdotta dall’articolo 8 del medesimo decreto legge e previsto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ha assicurato la copertura dei relativi oneri finanziari.

Il decreto Sostegni, convertito in legge, consente, ai datori di lavoro che hanno sospeso l’attività lavorativa senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio 2021, di proseguire a utilizzare i trattamenti di integrazione salariale legati all’emergenza epidemiologica.

L’INPS sul punto chiarisce infatti che l’articolo 8, comma 2-bis del decreto Sostegni si applica esclusivamente ai datori di lavoro che, avendo già avuto integralmente autorizzate le 12 settimane introdotte dalla legge n. 178/2020, in assenza della novella legislativa, sarebbero rimasti privi di ammortizzatori sociali per alcune giornate.

Ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti come definita dall’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto–legge n. 41/2021, possono pertanto essere richiesti periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga (CIGO e CIGD) e di assegno ordinario (ASO) del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali che – collocandosi antecedentemente al 1° aprile 2021 – si pongono in regime di continuità con i precedenti, anche dai datori di lavoro cui sia stato integralmente autorizzato il periodo di 12 settimane ai sensi della legge di Bilancio 2021.

Modalità di richiesta delle integrazioni salariali

I datori di lavoro cui siano stati integralmente autorizzati i periodi (12 settimane) di cui alla legge n. 178/2020 e che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 -DL 41/2021” per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021.

Le domande integrative devono riguardare lavoratori occupati presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza, anche se non presenti nella medesima domanda, purché risultanti in forza all’azienda alla data del 23 marzo 2021.

Le domande integrative dovranno essere trasmesse dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare n. 99 del 2021 e quindi entro il 7 agosto 2021.

Per le domande presentate dalle aziende ai sensi del decreto-legge n. 41/2021 relative a eventi decorrenti dal 1° aprile 2021, non è richiesta la precedente autorizzazione delle 12 settimane previste dalla legge n. 178/2020. Per le medesime domande, resta confermata la disciplina a regime secondo cui le istanze devono essere inoltrate all’Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Differimento dei termini decadenziali

La legge n. 69/2021, attraverso l’introduzione del comma 3–bis all’articolo 8 del decreto–legge n. 41/2021, è intervenuta anche sulla disciplina concernente i termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ha assicurato la copertura dei relativi oneri finanziari.

Più dettagliatamente, il citato comma 3-bis differisce al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potevano trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021, utilizzando le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

Domande già inviate e respinte o accolte parzialmente

Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda – e, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto – i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non devono riproporre nuove istanze.

Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge n. 41/2021, dovevano trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

Modelli “SR41” e “SR43” semplificati non inviati

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento non avessero mai inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati, potevano provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021.

Con riferimento ai modelli “SR41” e “SR43” semplificati, relativi a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non devono riproporne l’invio. Le Strutture territoriali provvedono, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che verranno fornite successivamente.

Indennità in favore dei lavoratori portuali

Ai lavoratori del settore marittimo può essere corrisposta un’indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro, comprese quelle che coincidano, in base al programma, con le giornate festive per le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

L’indennità è pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, ed è riconosciuta per un numero di giornate pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.