Soci di cooperativa pesca: assetto assicurativo e contributivo

L’INPS, con la circolare n. 100 del 8 luglio 2021, riepiloga l’assetto assicurativo e contributivo relativo ai soci delle cooperative della piccola pesca cui sono obbligatoriamente iscritti i soci delle cooperative della piccola pesca marittima sono obbligatoriamente soggetti al regime previdenziale della legge n. 250/1958, laddove ricorrano le seguenti condizioni:

– essere soci di cooperative della pesca iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi;

– possesso della qualifica di marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all’articolo 115 del codice della navigazione;

– esercizio della pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa con natante non superiore alle dieci tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza dell’apparato motore.

Per i soci delle cooperative di pesca delle acque interne, iscritte nell’Albo nazionale degli enti cooperativi, rileva la circostanza che gli stessi siano pescatori di mestiere, forniti di autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità locali.

Assicurazioni obbligatorie

Con specifico riferimento alle forme assicurative obbligatorie gestite dall’INPS, i soci di cooperativa sono assoggettati all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), per la tubercolosi (TBC) e, come beneficiari degli assegni per il nucleo familiare nel settore industria, al relativo versamento alla Cassa Unica Assegni Familiari o CUAF.

I soci lavoratori subordinati delle cooperative della pesca che abbiano più di cinque dipendenti rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Viceversa, i soci lavoratori che abbiano stabilito con la cooperativa un rapporto di lavoro autonomo sono esclusi dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego e dall’ambito applicativo del Fondo di integrazione salariale.

Per il 2021 la misura del salario convenzionale mensile è pari a euro 680,00.

Aliquote contributive

Le aliquote contributive da applicare per il calcolo della contribuzione dovuta sono le seguenti:

– soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato: IVS 14,90%, Aspi 0,30%

– soci lavoratori a rapporto di lavoro autonomo e soci imprenditori: IVS 14,90%

Compilazione del flusso Uniemens

Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomo e per i soci imprenditori, le cooperative interessate esporranno i dati retributivi e contributivi valorizzando i seguenti elementi:

– “Qualifica1”: “1” (operaio);

– “Qualifica2”: F (tempo pieno), P (Tempo parziale di tipo Orizzontale), V (Tempo parziale di tipo Verticale), M (tempo parziale di tipo misto);

– “Qualifica3”: “I” (Tempo Indeterminato);

– “TipoContribuzione” il nuovo codice “50”, che assume il significato di “Soci lavoratori a rapporto di lavoro autonomo e soci imprenditori di cooperative della piccola pesca L.250/58”.

– “TipoLavoratore”: “00” (nessuna particolarità).