Emersione rapporti di lavoro: istanza di iscrizione per regolarizzazione

L’INAIL, con la  circolare n. 20 del 9 luglio 2021, interviene in materia della procedura di emersione dei rapporti di lavoro si applica ai seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;

b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Procedura di emersione

Le istanze di emersione sono state presentate dal 1° giugno 2020 al 15 agosto 2020:

a) all’Inps, per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;

b) allo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, per i lavoratori stranieri di cui al comma 1 dell’articolo 103;

c) alla Questura, per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2 dell’articolo 103.

In caso di regolarizzazione di un rapporto di lavoro con un cittadino straniero extra UE, la procedura prevede che lo sportello unico per l’immigrazione, competente per il luogo dove si svolge l’attività lavorativa, verifichi l’ammissibilità della domanda ed esauriti positivamente gli accertamenti convochi il datore di lavoro e il lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno e la consegna al lavoratore del modello precompilato da inviare alla Questura ai fini della richiesta del permesso di soggiorno.

Per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro con un cittadino italiano o dell’Unione europea, i datori di lavoro, in caso di accoglimento dell’istanza di emersione, devono effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati.

Apertura delle posizioni assicurative

I datori di lavoro devono effettuare le denunce di iscrizione e le denunce di modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione (denunce di variazione).

Il datore di lavoro che non è titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale attiva deve presentare la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online.

Il datore di lavoro titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale deve presentare la denuncia di variazione con l’apposito servizio online se l’attività svolta dal lavoratore oggetto della procedura di emersione non rientra tra le lavorazioni già denunciate all’INAIL.

Se l’attività del lavoratore oggetto della procedura di emersione è già assicurata a una voce di rischio presente nella posizione assicurativa territoriale del datore di lavoro non deve essere presentata alcuna denuncia di variazione, fermo restando che le retribuzioni dei lavoratori interessati all’emersione devono essere dichiarate con l’autoliquidazione annuale dei premi.

Nella denuncia di iscrizione e nella denuncia di variazione deve essere indicata come data inizio dell’attività e data di decorrenza della variazione:

– il 19 maggio 2020, per le istanze di emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;

– il giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza di emersione, per le istanze di emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari.

– la data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze riguardanti l’instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.