Ricongiunzione casse professionali: nuova funzionalità per calcolo interessi
L’INPS, con il messaggio n. 2552 del 9 luglio 2021 interviene riguardo l’iter procedimentale per la presentazione della domanda di ricongiunzione, che inizia con la richiesta, da parte della gestione presso la quale si intende accentrare la posizione assicurativa, alle gestioni di provenienza, di tutti gli elementi necessari o utili per la costituzione di un’unica posizione e per la determinazione dell’onere di riscatto; prosegue con la comunicazione all’interessato, da parte della gestione accentratrice, dell’ammontare dell’onere a suo carico e del prospetto delle possibili rateizzazioni.
Rispetto dei termini di richiesta
A seguito di una verifica sullo stato delle domande di ricongiunzione in uscita verso le Casse professionali, è emerso che, a fronte della comunicazione da parte dell’Istituto dei prospetti contributivi (modello “TRC 01/bis”), la richiesta di trasferimento delle somme da parte delle Casse professionali a seguito dell’accettazione dell’operazione di ricongiunzione non sempre è notificata entro i termini procedimentali di cui all’articolo 4 della legge n. 45/1990, con l’effetto di determinare rilevanti importi a titolo di interessi a carico dell’Istituto.
Nuova funzionalità di gestione
Per tali motivi, le procedure di gestione delle domande di ricongiunzione in uscita verso le Casse professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990 sono state aggiornate con una nuova funzionalità che, nel calcolo degli interessi annui composti al tasso del 4,50% per il periodo successivo alla data della domanda di ricongiunzione, permette di neutralizzare i ritardi negli adempimenti istruttori imputabili alla Cassa professionale. Si evidenzia che tale neutralizzazione non incide sulla sfera patrimoniale dei soggetti interessati poiché gli interessi per il periodo successivo alla data della domanda di ricongiunzione non vanno a scomputo dell’onere, ma sono introitati dalla Cassa professionale.