Indennità una tantum Covid Sostegni: come chiedere il riesame

L’INPS, con il  messaggio n. 2264 del 9 luglio 2021, fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di indennità Covid-19 per il riesame presentate dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Beneficiari dell’indennità

L’indennità spetta:

– lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

– lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

– lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

– lavoratori intermittenti;

– lavoratori autonomi occasionali;

– lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;

– lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

– lavoratori dello spettacolo.

Modalità di riesame delle domande

Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre il riesame è di 20 giorni, per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.

L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021)” grazie a un’apposita funzionalità, che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Laddove l’istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata (ad esempio non sia stata espressamente indicata la categoria di riesame e questa non sia individuabile univocamente dalla Struttura territorialmente competente, ovvero non sia stato allegato alcun documento) la richiesta potrà essere considerata non procedibile, previa richiesta al cittadino di integrare le informazioni necessarie.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

Variazione dello stato della domanda

In merito agli indirizzi procedurali, si ricorda che la variazione dello stato di una domanda è possibile soltanto tramite la funzione di Variazione DSWEB, che consente di modificare lo stato:

– da “D (definita)” in “L (in pagamento)” – è sufficiente una qualunque modifica, anche solo nelle note;

– da “A (accolta)” in “R (respinta)” – è necessario inserire un codice di reiezione valido;

– da “R (respinta)” in “A (accolta)” – è necessario cancellare il codice di reiezione.

Affinché una domanda sia posta in pagamento è necessario altresì verificare che il campo “Pratica attiva” sia impostato con “SI”.