Indennità sostitutiva del preavviso, prescrizione in cinque anni

La Corte di Cassazione con la sentenza 14062 del 21 maggio 2021 ha statuito che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale e non all’ordinario termine decennale.

Ciò, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell’indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto.

Nella vicenda al vaglio della Corte una Spa che era stata condannata, in sede di merito, al pagamento, in favore di un ex agente, dell’indennità di preavviso ex art. 1750 cod. civ.

La Corte di gravame aveva ritenuto che il diritto alla predetta indennità fosse soggetto al termine di prescrizione decennale e che tale termine, dopo essere stato interrotto, non fosse nella specie spirato.

La Società aveva proposto ricorso per cassazione lamentando, tra gli altri motivi, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2948 n. 5 cod. civ. anche in relazione all’art. 2946 cod. civ., per avere, la Corte d’appello, ritenuto applicabile, all’indennità sostitutiva del preavviso e all’indennità in caso di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ., il termine di prescrizione ordinario in luogo del termine quinquennale.

Nell’accogliere le doglianze di parte ricorrente, gli Ermellini hanno ricordato come l’art. 2948 n. 5 cod. civ., disponendo che si prescrivono in cinque anni le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, trovi la sua ragione giustificativa nell’opportunità di sottoporre a prescrizione breve i diritti del lavoratore che sopravvivano al rapporto di lavoro, in quanto nati nel momento della sua cessazione.

E’ stato in definitiva ribadito il principio secondo cui: “Le indennità spettanti al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 cod. civ. a prescindere dalla loro natura, retributiva o previdenziale, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto”.