Nuovo bonus sanificazione. Modello per la comunicazione
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento 191910 del 15 luglio 2021 ha fissato i criteri e le modalità di applicazione del bonus sanificazione per i soggetti che sostengono spese per la bonifica degli ambienti e degli strumenti di lavoro e all’acquisto di dispositivi di protezione.
L’art. 32 del DL n. 73/2021 ha rimodulato il vecchio bonus previsto dal decreto sostegni (Dl n. 34/2020): sulle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19 viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 30% delle dette spese, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.
Ne possono fruire:
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale (un emendamento alla legge di conversione del DL n. 73/2021 ha stabilito che, in mancanza del codice, le strutture siano identificate mediante autocertificazione circa lo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast).
L’Ente ha informtoa che l’accesso al credito d’imposta sanificazione richiede, da parte dei soggetti aventi diritto, la presentazione di apposita comunicazione riguardante l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. In merito, è stato anche approvato l’apposito modello comunicativo.
L’invio deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure mediante intermediario, utilizzando:
- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia;
- i canali telematici appositi.
A seguito dell’invio, il sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. In detto arco temporale è possibile, altresì, inoltrare una nuova comunicazione in sostituzione di quella precedente nonché presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
L’ammontare massimo dell’agevolazione fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021.
Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Il bonus sanificazione può essere utilizzato:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione con F24 (una successiva risoluzione fornirà le apposite istruzioni).
Sembra esclusa, dunque, la cessione del detto credito d’imposta.