Fondo di Tesoreria e subentro nel trasporto pubblico locale
L’Inps con messaggio 2616 del 15 luglio 2021 ha chiarito che ai sensi dell’art. 48, comma 7, lett. e), Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, nelle ipotesi di sostituzione del gestore dei servizi di trasporto pubblico locale, tutti i dipendenti devono essere trasferiti senza soluzione di continuità dal gestore uscente al subentrante con la sola esclusione dei dirigenti e, in ogni caso, applicando al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale eventualmente applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie di cui all’art. 3, par. 3, secondo periodo della Direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001.
Altresì, la medesima norma prevede che il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante è versato all’INPS dal gestore uscente.
Ambito di applicazione
La normativa in esame trova applicazione sia con riferimento ai datori di lavoro che svolgono l’attività di trasporto pubblico locale, a prescindere dalla sussistenza dei requisiti tipici per il versamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di Tesoreria.
In particolare, qualora il soggetto uscente fosse già obbligato al versamento al fondo di tesoreria quale impresa con almeno 50 dipendenti, le quote relativa al trattamento di fine rapporto saranno già state accantonate presso il predetto Fondo mediante l’obbligo contributivo mensile. Tuttavia, qualora dette imprese abbiano ancora somme accantonate in azienda ai sensi dell’art. 2120, Codice Civile, – per esempio nelle ipotesi in cui vi siano quote di TFR ante 1° gennaio 2007 – il gestore uscente sarà tenuto al versamento anche delle citate somme accantonate.
Diversamente, qualora il gestore uscente non era tenuto ai versamenti al Fondo, le disposizioni del sopracitato Decreto Legge fanno sorgere l’obbligo di versamento dell’intero importo maturato dai lavoratori nel periodo compreso tra la data di assunzione del lavoratore e la data di sostituzione del gestore.
Chiaramente, rimangono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina in esame i lavoratori che abbiano optato di destinare il TFR alla previdenza complementare.
Laddove il trasferimento d’azienda ex art. 2112, Codice Civile, riguardi anche il personale dirigenziale, anche tale TFR accantonato andrà versato al Fondo di Tesoreria.
Momento impositivo dell’obbligo
Il versamento del TFR maturato dai lavoratori interessati dovrà pervenire in unica soluzione, nell’importo comprensivo della rivalutazione operata ai sensi dell’art. 2120, Codice Civile, entro i tre mesi successivi alla data di perfezionamento della successione nella gestione del servizio pubblico.
I datori di lavoro uscenti dall’affidamento successivamente all’entrata in vigore della norma e antecedentemente rispetto alla pubblicazione del Messaggio INPS 15 luglio 2021, n. 2616, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo contributivo in argomento entro tre mesi dalla pubblicazione dell’istruzione amministrativa citata, senza oneri aggiuntivi.
Obbligo contributivo del subentrante
Il gestore subentrante, indipendentemente dalla sussistenza del requisito dimensionale, è tenuto all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria limitatamente al personale transitato alle sue dipendenze. Il momento impositivo sarà chiaramente la data di decorrenza del trasferimento senza soluzione di continuità del personale impiegato nel servizio.
Obblighi dimensionali e Fondo di Tesoreria
Ancorché, come detto pocanzi, il requisito dimensionale non si applichi alle imprese che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale, è bene rammentare che ai sensi della Circolare INPS 3 aprile 2007, n. 70, che ha reso operative le disposizioni della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 755 e ss., relative all’istituzione del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice Civile, l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria sussiste per le imprese che risultavano attive alla data del 31 dicembre 2006 e la cui media annuale dei lavoratori in forza alla medesima data superava le 50 unità lavorative, mentre, per le aziende costituite successivamente il predetto requisito dimensionale va verificato come media dei lavoratori in forza nell’anno di inizio attività da intendersi, come da prassi amministrativa consolidata, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno ovvero del minor periodo per coloro che abbiano intrapreso l’attività nel corso dell’anno.
Una volta posta la verifica dei requisiti dimensionali nel primo anno di attività, gli effetti devono intendersi cristallizzati, sicché eventuali modifiche, successivamente intervenute, non incidono o modificano l’obbligo di versamenti, sia in caso di riduzione degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento di un numero di addetti pari o superiori a 50.