CCNL Agricoltura quadri e impiegati

Con il verbale di accordo 7 luglio 2021, Confagricoltura, Coldiretti e Cia con Confederdia, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno rinnovato il CCNL per i quadri e impiegati agricoli. Le Parti si impegnano a provvedere alla stesura del CCNL entro il 31 dicembre 2021. L’accordo decorre dal 1° gennaio 2020 e scadrà il 31 dicembre 2023.

Minimi tabellari

Gli stipendi contrattuali territorialmente in atto al 31 dicembre 2019 sono incrementati del 2% dal 1° luglio 2021.

A decorrere dal 1° agosto 2021, i nuovi minimi nazionali di stipendio mensile conglobato (Composto da minimo di stipendio base, indennità di contingenza ed E.d.r. confederale) sono i seguenti:

CategorieImporti
1Q1.625,80
11.533,42
21.401,28
31.288,99
41.214,48
51.162,36
61.106,57

I contratti territoriali non possono stabilire stipendi contrattuali inferiori ai minimi di cui sopra, tranne per quanto concerne gli impiegati di prima assunzione e gli apprendisti.

Tali minimi si applicano, nelle zone dove sono stati stipulati i contratti territoriali in applicazione del CCNL 23 febbraio 2017, dalla data fissata nel rinnovo dagli stessi e comunque non oltre il 1° gennaio 2023 e, per il restante territorio, dal 1° agosto 2021, fermi restando i minimi di stipendio integrativo in vigore.

In sede di rinnovo quadriennale, il contratto nazionale, sulla base dei criteri di cui all’art. 2 del CCNL (livelli di contrattazione) e di una valutazione dell’andamento dell’inflazione, definirà gli incrementi da applicarsi ai minimi nazionali di stipendio mensile nonché a tutti gli stipendi contrattuali definiti dai contratti territoriali (per i contratti territoriali non rinnovati è fatta salva l’indennità di vacanza contrattuale territoriale).

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla stipula dell’accordo 7 luglio 2021, il cui rapporto di lavoro sia iniziato anteriormente del 1° gennaio 2021, spetta un importo forfettario una tantum di € 225,00, per gli impiegati di 3° categoria, da corrispondere con la retribuzione del mese di ottobre 2021, nei seguenti importi:

CategorieImporti
1Q280,00
1264,00
2240,00
3225,00
4210,00
5200,00
6190,00

L’una tantum – non utile ai fini degli istituti contrattuali, né del t.f.r. – deve essere proporzionalmente ridotta in caso di part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.

Trasferta

La maggiorazione sull’importo relativo al vitto e all’alloggio a titolo di rimborso delle spese non documentabili viene stabilita al 10%, entro il limite massimo stabilito dai contratti territoriali.

E’ prevista la possibilità di procedere ad un rimborso forfettario.

Per i lavoratori in trasferta fuori dal territorio comunale sede di lavoro è prevista un’indennità giornaliera pari a € 15,00, elevata a € 25,00 in caso di trasferta all’estero.

Restano salvi gli accordi territoriali di miglior favore.

Preavviso

I periodi di preavviso, in caso di licenziamento, sono stati così stabiliti:

Anni di servizioPeriodo/mesi
 Cat. Q, 1ª, 2ª e 3ªCat. 4ª, 5ª e 6ª
fino al 2º21
dal 3º al 5º43
dal 6º al 10º65
Dall’11º al 15°97
oltre il 15°129

Per il personale assunto a decorrere dal 7 luglio 2021 i termini di preavviso sono i seguenti:

Anni di servizioPeriodo/mesi
 Cat. Q, 1ª, 2ª e 3ªCat. 4ª, 5ª e 6ª
fino al 2º21
dal 3º al 5º32
dal 6º al 10º54
oltre il 10º86

Il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

In caso di dimissioni, la durata del preavviso è di 2 mesi per i quadri e gli impiegati di 1ª, 2ª e 3ª categoria e di 1 mese per gli altri impiegati.

In caso di licenziamento con corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso, l’impiegato può continuare ad usufruire dell’alloggio in azienda per un periodo massimo di due mesi dalla notifica del licenziamento.

Previdenza integrativa

A decorre dal 1° gennaio 2022 e fino alla scadenza del contratto è istituito, in via sperimentale, un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro pari ad € 10 mensili, per ogni impiegato e quadro, da versare ad Agrifondo. Per i lavoratori iscritti ad Agrifondo tale contributo è aggiuntivo a quello già versato dal datore di lavoro, per i lavoratori non iscritti tale contributo comporta l’iscrizione al fondo.

Con separato accordo da stipularsi entro il 31 dicembre 2021 le Parti provvederanno a stabilire i tempi e le modalità del versamento in favore di Agrifondo.

L’operatività del contributo è subordinata all’approvazione del progetto di rilancio del fondo da parte delle autorità vigilanti; qualora il progetto non sia approvato l’importo pari ad € 10 mensili sarà destinato ad incremento retributivo a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Decorrenza L’accordo decorre dal 1° gennaio 2021 e scadrà il 31 dicembre 2023.