Omesso versamento di Iva: responsabilità del liquidatore subentrato
La Corte di Cassazione con la sentenza 20188 del 21 maggio 2021 ha statuito che il liquidatore di una società di capitali che sia subentrato ad altri dopo la dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento risponde del reato di mancato versamento dell’Iva, quantomeno a titolo di dolo eventuale nel caso in cui ometta di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali.
Nel caso esaminato, la Suprema corte ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato il liquidatore di una Srl per il reato di cui all’art. 10 ter del d.lgs 74/2000 in relazione al mancato versamento dell’Iva per il periodo di imposta immediatamente precedente alla sua nomina.
Gli Ermellini, in proposito, hanno ricordato come nessuna norma preveda che l’obbligo di versamento incomba sul solo legale rappresentante che abbia effettuato la corrispondente dichiarazione, essendo sufficiente che si possieda la veste della rappresentanza al momento della scadenza dell’obbligo di versamento.
Pertanto gli Ermellini hanno precisato che nel caso di successore nella carica di liquidatore di società in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l’adempimento dell’obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità, per i reati tributari connessi all’omesso versamento di imposte dovute, di chi succede nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima del termine ultimo per il versamento della stessa.