DURC di congruità, pubblicato il Decreto Ministeriale

L’INL  con nota 5223 del 19 luglio 2021 ha fornito chiarimenti in merito alla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità).

Il provvedimento amministrativo da attuazione all’art. 8, comma 10-bis, del Decreto Semplificazioni che recepisce i parametri definiti dalle Parti sociali del settore con l’accordo del 10 settembre u.s.

Ai sensi dell’art. 2 del citato D.M., la verifica di congruità si riferirà all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento edile, realizzato sia in abito pubblico che privato, eseguito da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero dai lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

Per quanto concerne i lavori edili privati, le disposizioni sul DURC di congruità si applicano esclusivamente alle opere di importo pari o superiore a settantamila euro.

Nell’ambito di applicazione del Decreto Ministeriale in commento rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per i quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Le disposizioni in commento si applicheranno ai lavori edili aventi denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente decorrente dal 1° novembre 2021.

Si rammenta che ai sensi del comma 4, art. 2, le disposizioni non trovano applicazione per i lavori affidati nelle zone colpite dalla crisi sismica del 2016 per le quali sono già vigenti specifiche ordinanze del Commissario straordinario.