Reddito di cittadinanza suddiviso: modalità di erogazione e limiti al prelievo di contanti

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 30 aprile 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che disciplina le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza con la suddivisione dell’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Beneficio spettante al singolo componente

Il beneficio ad integrazione del reddito familiare è attribuito ai singoli componenti maggiorenni, riconoscendo a ciascuno la Quota pro-capite. Il sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo è attribuito al beneficiario intestatario del contratto di affitto o del mutuo indicato nella richiesta di riconoscimento della misura. In caso di più intestatari, nella domanda gli intestatari indicano di comune accordo il componente cui attribuire il sostegno o, in caso contrario, il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato la domanda di reddito di cittadinanza.

Richiesta di erogazione

La richiesta di erogazione del Rdc nelle nuove modalità può essere presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare, anche contestualmente alla richiesta del Rdc, e si applica a tutti i componenti del nucleo. L’erogazione suddivisa viene effettuata a partire dal mese in cui viene fatta la domanda, ovvero nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, purchè di ammontare superiore a 200 euro.

A tal fine, vengono emesse un numero di carte Rdc corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso dette carte. Qualora la domanda sia presentata successivamente, oltre alla prima carta Rdc emessa, che rimane attribuita al richiedente la prestazione, e ferme restando le somme accreditate su detta carta, vengono emesse ulteriori carte a favore degli altri aventi diritto del nucleo familiare. La suddivisione non è revocabile e vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio.

Casi particolari

Nel caso in cui il Rdc venga erogato ad un nucleo composto da un solo membro e questo deceda, l’erogazione del Rdc viene interrotta anche in presenza di eventuali mensilità arretrate non ancore erogate e le quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto non entrano nell’asse ereditario e non sono trasmissibili agli eredi.

In caso il Rdc venga erogato ad un nucleo composto da più membri maggiorenni e sia in corso la suddivisione dell’erogazione del beneficio fra questi, in caso di decesso di uno di questi, le eventuali quote di Rdc arretrate non ancore erogate e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto vengono riconosciute agli altri membri del nucleo.

Limiti di importo per i prelievi di contante

In caso di attribuzione del beneficio ad integrazione del reddito familiare ai singoli componenti maggiorenni, la carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro i limiti di seguito indicati:

a) per i nuclei familiari composti da due componenti maggiorenni, indipendentemente dal numero di minorenni presenti, 100 euro mensili per ciascuna carta Rdc individuale;

b) per i nuclei familiari in cui siano presenti più di due componenti maggiorenni, 80 euro mensili per ciascuna carta Rdc individuale.