I premi di risultato aziendali erogati con il sistema del cambio merce sono esonerati dai contributi previdenziali

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 14068 del 21 maggio 2021 ha statuito che  i premi di risultati aziendali, anche se erogati tramite cambio merce, sono esenti da contributi. La circostanza che un datore di lavoro (nella specie un editore) si determini ad erogare un premio ai dipendenti con il sistema del credito pro-capite da utilizzare per l’acquisto di beni e servizi ricevuti da aziende inserzioniste di pubblicità (anziché con l’erogazione di somme di denaro), non determina un obbligo contributivo.

L’origine dell’attribuzione patrimoniale, nella specie, era riconducibile ad un accordo aziendale a cui la società aveva fatto riferimento per alcuni anni, rispettati i requisiti per l’esonero contributivo – il raggiungimento di incrementi produttivi alla stregua del medesimo accordo – e incontestato che detti incrementi si fossero effettivamente verificati.

In tale contesto, i giudici territoriali avevano ritenuto ininfluente che l’importo fosse uguale per tutti i dipendenti e fisso per tutti gli anni di riferimento.

Contro tale statuizione aveva fatto ricorso l’Istituto di previdenza, deducendo, tra gli altri motivi, violazione o falsa applicazione di cui all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.

Secondo il ricorrente, i benefits aziendali concessi dovevano essere assoggettati a contribuzione in considerazione della modalità di erogazione del premio.

Per la Corte, premi di risultati aziendali, anche se erogati tramite cambio merce, sono esenti da contributi.