Bonus asilo nido: confermata spettanza a stranieri senza permesso di lungo periodo

L’INPS, con il messaggio n. 2663 del 2021, recepisce il riifuto pronunciato dalla Corte di Appello di Milano alla sentenza che aveva stabilito il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’INPS nel negare l’agevolazione economica del bonus asilo nido agli stranieri non in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Tale disciplina del beneficio è stata ritenuta di natura discriminatoria con riferimento alla nazionalità, in danno dei migranti regolarmente presenti in Italia, posto che sulla base della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/98/UE del 13 dicembre 2011, relativamente ai settori della sicurezza sociale, di cui al regolamento (CE) n. 883/2004, “tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente degli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo dell’ammissione”. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla medesima direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro ai fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi (ad esempio, ai familiari).

Restano confermate dunque le procedure già dettate dall’Istituto con il messaggio n. 4768 del 18 dicembre 2020, in accoglimento delle nuove domande del c.d. bonus asilo nido, presentate entro la fine dell’anno 2020 dagli stranieri residenti nel nostro Paese titolari di permesso di soggiorno, a prescindere dalla tipologia di permesso, nonché il riesame in autotutela, su domanda dell’interessato, di quelle già presentate nel 2020 e definite con diniego.