Esonero TFR e integrazione Cig Covid: misure per aziende in crisi

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 103 del 20 luglio 2021 che contiene alcune misure in materia di lavoro, con riferimento alle imprese in difficoltà. In particolare si prevede l’accesso integrale alla cassa integrazione della durata di tredici settimane fino al 31 dicembre 2021 e la seconda dispensa dal pagamento del TFR per le aziende in procedura fallimentare che richiedono la CIG.

Proroga esonero Fondo Tesoreria

Si prevede la proroga al 2022 dell’esonero dal pagamento delle quote di TFR maturato sulla retribuzione persa. Il datore di lavoro non è tenuto al versamento al Fondo di Tesoreria delle quote di TFR collegate al trattamento di CIGS fruito nell’anno 2019 e 2020.

Le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 44, DL n. 109/2018, hanno diritto, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, all’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa. La nuova disposizione si riferisce alle imprese:

– soggette a procedura fallimentare o sono in amministrazione straordinaria;

– che richiedono dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Queste aziende sono anche dispensate dal versamento delle quote di accantonamento del Tfr riferite alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro.

CIGS per le imprese di rilevante interesse strategico

Le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 resta preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.