CCNL Agricoltura Contoterzismo

Il 12 luglio 2021 CAI, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività agromeccaniche (contoterzismo in agricoltura). Il CCNL ha decorrenza dall’1/1/2021 al 31/12/2023. 
Fermo restando l’impegno a riunirsi entro il mese di luglio 2021 per la stesura dell’articolato definitivo, le Parti hanno apportato modifiche a vari istituti contrattuali, di cui si illustrano i più rilevanti. 

Retribuzioni 
Per l’erogazione dell’aumento contrattuale di 85 euro previsto per il triennio 2021-2023, le tranches vengono così definite: 
– 25 euro dal 1° luglio 2021; 
– 25 euro dal 1° luglio 2022; 
– 35 euro dal 1° settembre 2023. 
 
Sfera di applicazione 
L’applicazione del contratto viene estesa alle imprese che svolgono attività agromeccaniche ed attività affini del settore industriale ed artigianale (sia per conto terzi sia per conto proprio e terzi) e per tutte le lavorazioni dalle stesse svolte, comprese le riparazioni e manutenzioni eseguite nelle officine meccaniche condotte direttamente dalle imprese per l’approntamento del proprio macchinario. 
     
Congedi parentali 
Viene introdotta la possibilità di usufruire di 18 ore di permessi retribuiti frazionabili, da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno, per: 
– assistere genitori anziani di età pari o superiore a 75 anni per un periodo transitorio o continuativo, in caso di ricovero e/o dimissioni da strutture socio-sanitarie e/o di day hospital, o per effettuare visite mediche specialistiche; 
– assistere i figli da 0 ai 12 anni di età per malattia e che necessitano di assistenza per un periodo transitorio o continuativo. 
     
Tutela della maternità 
In caso di richiesta di congedo parentale l’impresa integra – per un massimo di un mese – il trattamento economico previsto sino al raggiungimento del 100% della retribuzione. 
 
Permessi retribuiti per RSL 
I permessi retribuiti per i rappresentanti per la sicurezza nelle aziende che occupano dipendenti per un numero di giornate annue complessive fino a 1.350 vengono rideterminati in 25 ore annue, contro le 20 precedenti. 

Periodo di prova lavoratori a termine 
Gli operai assunti con contratto a termine o stagionali, adibiti all’esecuzione di più fasi lavorative nell’anno, sono soggetti ad un periodo di prova non superiore a: 
– 10 giorni di effettivo lavoro per gli addetti inquadrati nei livelli 2°, 3° e 4°; 
– 6 giorni di effettivo lavoro per quelli inquadrati nel livello 5°; 
– 4 giorni di effettivo lavoro per gli operai inquadrati nel livello 6°. 
Detti periodi sono ridotti alla metà se l’operaio abbia prestato servizio presso la medesima impresa nel triennio a parità di mansioni e qualifica. 
Per le assunzioni di durata inferiore a 2 mesi effettuate per un’unica fase lavorativa stagionale, il periodo di prova è di 2 giorni di effettivo lavoro. 
Gli impiegati assunti con contratto di lavoro a tempo determinato sono soggetti ad un periodo di prova non superiore a: 
– 8 giorni di effettivo lavoro per quelli inquadrati nei livelli 1°, 2° e 3°; 
– 6 giorni di effettivo lavoro per gli inquadrati nei livelli 4° e 5°.  

Divisori orari per attività stagionali 
Per gli operai assunti per attività stagionali la retribuzione oraria è determinata dividendo quella mensile per 169.