Fondo tesoreria: nuove modalità di calcolo delle prestazioni

L’INPS, con la circolare n. 112 del  21 luglio 2021, fornisce le indicazioni operative riguardanti le nuove modalità di calcolo delle prestazioni del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici.

È obbligatoriamente iscritto al Fondo il personale che riveste le qualifiche o appartiene alle categorie indicate negli articoli 8 e 9 della citata legge n. 377 del 1958, dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi; sono compresi tra gli iscritti coloro che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, salvo che il servizio stesso risulti prestato per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni a orario normale.

Prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo

La liquidazione della pensione di vecchiaia è subordinata al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), pari ad almeno quindici anni di anzianità contributiva nel predetto Fondo.

In favore dei soggetti iscritti al Fondo è riconosciuta la pensione di invalidità, a condizione che il richiedente:

– sia riconosciuto invalido in costanza di assicurazione obbligatoria o volontaria al Fondo;

– possa far valere almeno cinque anni di contribuzione di cui tre anni nell’ultimo quinquennio;

– cessi dal servizio;

– presenti domanda entro un anno dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l’ultimo contributo.

Il Fondo riconosce la pensione di reversibilità in favore dei superstiti del titolare di trattamento pensionistico erogato dallo stesso Fondo.

Nuovo sistema di calcolo delle prestazioni

L’importo delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo è determinato dalla somma:

– della quota di pensione a carico dell’AGO, in relazione ai contributi nella stessa versati, determinata sulla base della disciplina vigente nella medesima assicurazione;

– della “quota aggiuntiva” di pensione a carico del Fondo, in relazione ai contributi nello stesso versati, determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 180 del 1997, in materia di esercizio della facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.