Fondo solidarietà trasporto aereo: termini differiti al 31 luglio 2021
L’INPS con il messaggio n. 2707 del 26 luglio 2021, interviene riguardo la disposizione del decreto Sostegni-bis che, con riferimento al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, stabilisce il differimento al 31 luglio 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021 e, parallelamente, prevede la copertura degli oneri finanziari derivanti da tale disposizione.
Domande oggetto di differimento
Rientrano nel differimento dei termini al 31 luglio 2021 tutte le domande di accesso ai trattamenti integrativi a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale i cui termini di presentazione, sono scaduti nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 30 aprile 2021.
Le domande di accesso alle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), comprese quelle derivanti dall’applicazione dei contratti di solidarietà, sono subordinate all’adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’adozione del decreto stesso.
Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti integrativi già inviate, i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno presentare delle nuove istanze.
Presentazione nuove istanze
I datori di lavoro che, per il periodo oggetto del differimento, non avessero, invece, inviato le istanze di accesso ai trattamenti integrativi, potranno trasmettere la relativa domanda entro e non oltre il 31 luglio 2021.