Attività extralavorativa durante l’orario di lavoro: dirigente licenziato

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 14632 del 26 maggio 2021 ha statuito che è legittimo il licenziamento del manager di un’azienda a cui sia stato contestato di avere svolto attività extralavorativa durante l’orario di lavoro, seppure in un settore estraneo a quello del datore di lavoro.

Nella vicenda al vaglio della Corte un manager  utilizzava l’auto aziendale, durante l’orario di lavoro, per raggiungere il negozio di abbigliamento di cui era proprietario assieme ad alcuni soci. Nella specie tale condotta, seppure riguardasse un settore estraneo a quello del datore di lavoro, era stata ritenuta grave, anche avuto riguardo al ruolo posseduto e all’affidamento richiesto per l’espletamento di tale ruolo, e idonea a ledere gli interessi del datore di lavoro.

Mediante il predetto comportamento, infatti, le energie lavorative del prestatore erano state distolte ad altri fini, comportando che non fosse giustificata la corresponsione della retribuzione.

Quest’ultima, in relazione alla parte commisurata all’attività non resa, aveva determinato un danno economico per il datore di lavoro e un ingiusto profitto per il lavoratore.

Il predetto comportamento, nella specie, è stato ritenuto integrare un illecito disciplinare, ciò anche a prescindere della ridotta portata temporale della violazione accertata.

Secondo la Suprema corte, infatti, l’obbligo di fedeltà posto a carico del dipendente impone a quest’ultimo di astenersi da qualsiasi condotta astrattamente idonea a ledere gli interessi del datore di lavoro.