CCNL Abbigliamento Industria

Siglata, il 28 luglio 2021, tra Smi Sistema Moda Italia, assistita da Confindustria Moda, e Femca Cisl, Filctem Cgil, Uiltec Uil l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per le imprese e i lavoratori del settore tessile abbigliamento moda. Il contratto decorre dal 1° aprile 2020 e avrà vigenza sino al 31 marzo 2024. Gli istituti modificati o introdotti dall’accordo decorrono, ove non diversamente indicato, dal 28 luglio 2021.

Si riportano le novità di maggior rilievo.

Elemento retributivo nazionale

Le Parti hanno convenuto che per il periodo di vigenza del contratto non troverà applicazione la disciplina definita nel Cap. VI del Ccnl 5 luglio 2017. Pertanto, per il periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2024, la dinamica dell’E.R.N. viene regolata dalle tabelle di seguito riportate. La nuova disciplina dell’E.R.N. verrà definita nell’ambito del prossimo rinnovo contrattuale, in base a quanto previsto dall’accordo interconfederale 9 marzo 2018.

Aumenti contrattuali

LivelliParametri1° tranche Aprile 20222° tranche Gennaio 20233° tranche aprile 2023
8127€ 25,40€ 31,75€ 34,29
7120€ 24,00€ 30,00€ 32,40
6112€ 22,40€ 28,00€ 30,24
5105€ 21,00€ 26,25€ 28,35
4100€ 20,00€ 25,00€ 27,00
3 bis98€ 19,60€ 24,50€ 26,46
396€ 19,20€ 24,00€ 25,92
2 bis93€ 18,60€ 23,25€ 25,11
291€ 18,20€ 22,75€ 24,57
172€ 14,40€ 18,00€ 19,44

L’E.R.N. assumerà, dunque, i seguenti valori mensili:

Tabella E.R.N. fino al 31 marzo 2022

LivelliE.R.N.
Fino al 31 marzo 2022Da aprile 2022Da gennaio 2023Da aprile 2023
8€ 2.173,24€ 2.198,64€ 2.230,39€ 2.264,68
7€ 2.049,70€ 2.073,70€ 2.103,70€ 2.136,10
6€ 1.924,49€ 1.946,89€ 1.974,89€ 2.005,13
5€ 1.802,76€ 1.823,76€ 1.850,01€ 1.878,36
4€ 1.714,95€ 1.734,95€ 1.759,95€ 1.786,95
3 bis€ 1.675,42€ 1.695,02€ 1.719,52€ 1.745,98
3€ 1.638,13€ 1.657,33€ 1.681,33€ 1.707,25
2 bis€ 1.590,85€ 1.609,45€ 1.632,70€ 1.657,81
2€1.556,18€ 1.574,38€ 1.597,13€ 1.621,70
1€ 1.237,20€ 1.251,60€ 1.269,60€ 1.289,04

Viaggiatori e piazzisti

LivelloE.R.N.
fino al 31 marzo 2022da aprile 2022da gennaio 2023da aprile 2023
1a cat.€ 1.852,27€ 1.874,67€ 1.902,67€ 1.932,91
2 a cat.€ 1.747,47€ 1.768,47€ 1.794,72€ 1.823,07

Per le aziende terziste del Mezzogiorno, gli aumenti contrattuali previsti per la generalità dei lavoratori alle suesposte scadenze entreranno in vigore alle seguenti scadenze:

  • 1° ottobre 2022;
  • 1° luglio 2023;
  • 1° ottobre 2023.

Elemento di garanzia retributiva

Le Parti specificano che l’E.G.R., pari ad € 300, 00 lordi, sarà erogato con la retribuzione di gennaio di ogni anno.

Contratto a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato

La percentuale di contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato che possono essere stipulati viene elevata, a titolo sperimentale ed esclusivamente per il periodo di vigenza del contratto, rispettivamente dal 30% al 32% e dal 10% al 12% sulla base del numero medio annuo dei lavoratori a tempo indeterminato.

Periodo di prova

Per i livelli 6° e 5° la durata del periodo di prova viene elevata da 4 a 5 mesi.

Cambiamento di mansioni

A titolo sperimentale e transitorio, esclusivamente per il periodo di vigenza del contratto, le Parti hanno previsto che l’assegnazione a mansioni di livello superiore diviene definitiva qualora la permanenza  in dette mansioni superi il limite di 5 mesi (anziché 3), continuativamente o a periodi frazionati nell’arco di 24 mesi.

Flessibilità dell’orario contrattuale

Le modalità di recupero delle ore prestate in regime di flessibilità possono prevedere anche la programmazione individuale nel limite di 32 ore annuali.

Lavoro straordinario

Viene meno la disposizione che prevedeva una maggiorazione sull’elemento retributivo nazionale per gli impiegati di 7° livello, non assoggettabili alle limitazioni dell’orario di lavoro, per il lavoro normalmente eccedente l’orario ordinario contrattuale prestato con carattere di continuità per esigenze dell’azienda.

Lavoro notturno

Recepita la normativa di cui all’art. 11, comma 2, D.Lgs. 66/2003 relativa alla tutela delle lavoratrici madri e lavoratori padri in ordine al divieto di lavoro notturno.

Lavoro a tempo parziale

Viene abrogata la disposizione che consentiva lo svolgimento di lavoro straordinario.

Malattia

Il periodo di conservazione del posto è elevato a 15 mesi per gravi patologie debitamente documentate e certificate, dovute a malattie degenerative che richiedano terapie salvavita e/o comportanti una invalidità lavorativa superiore a 2/3.

Permessi

Vengono abrogate le disposizioni che prevedevano per intermedi ed impiegati permessi retribuiti in caso di utilizzo per intero dei permessi individuali per ex festività, Rol e quelli compensativi per flessibilità non definiti nel programma collettivo.

Welfare

In tema di welfare sanitario, le Parti hanno concordato l’attivazione, con decorrenza 1° gennaio 2023, di una assicurazione contro la non autosufficienza (c.d. LTC), a beneficio di tutti i lavoratori del settore. Tale assicurazione sarà finanziata con un contributo, a carico dell’azienda, pari ad € 2,00 mensili per ogni lavoratore, per 12 mensilità, da corrispondere a Sanimoda nei tempi e con le modalità del contributo sanitario di cui all’art. 80 del Ccnl.

Sono fatti salvi eventuali accordi aziendali, operativi al 28 luglio 2021, che prevedano una copertura assicurativa con contributo pari o superiore al predetto.

Le Parti si sono, inoltre, impegnate ad istituire un Gruppo di Lavoro paritetico (GdL) per lo studio e la definizione di un progetto di costituzione di un nuovo Ente Bilaterale di settore (denominato “Sistema Welfare Moda”), che operi in sinergia con i Fondi Previmoda e Sanimoda, finanziato con un contributo una tantum, a carico delle aziende, pari ad € 5,00 per ogni lavoratore a tempo indeterminato. Il progetto sarà proposto alle Parti entro dicembre 2022.

Protocollo – Competitività e legalità nella filiera

Nell’accordo è stato inserito un protocollo concernente la competitività, la legalità e il contrasto al dumping contrattuale, con l’impegno delle Parti di inserire, nel contratto di commessa, una clausola di impegno all’applicazione del Ccnl sottoscritto dalle associazioni d’impressa e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in alternativa, l’impegno a sottoscrivere ed applicare gli “accordi di confluenza” disciplinati nel predetto protocollo.

I contratti di commessa in essere alla data di stipula dell’accordo dovranno essere integrati o modificati, secondo quanto previsto nel Protocollo, entro 12 mesi.

Bilateralità

Per il triennio 2021-2023 è stata anche prevista:

  • la definizione di apposite iniziative congiunte per la diffusione e l’applicazione delle “linee guida sulla contrattazione aziendale”;
  • la costituzione di un apposito gruppo di lavoro che, anche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 nell’organizzazione del lavoro, sviluppi analisi congiunte sullo stato di salute in generale dei lavoratori del settore e individui opportune forme di prevenzione da implementare nelle imprese.

Job sharing – lavoro agile

Viene, inoltre, abrogato l’art. 41 relativo al Job Sharing ed introdotto il lavoro agile-smart working con rinvio, per la relativa disciplina, alle vigenti disposizioni di legge.

Molestie e violenza nei luoghi di lavoro

Le Parti hanno proceduto alla traduzione e recepimento dell’accordo delle Parti sociali europee del 26 aprile 2007 dal titolo “Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro”.

Stesura definitiva del testo contrattuale

In sede di stesura definitiva del testo contrattuale, le Parti si impegnano a definire:

  • l’aggiornamento del Capitolo VIII – Norme specifiche di comparto;
  • l’allargamento del campo di applicazione del Ccnl al comparto retifici da pesca con eventuale armonizzazione della relativa disciplina;
  • il contributo una tantum per i lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali.