Lavoro agile semplificato e lavoratori fragili: le proroghe
Il Ministero del Lavoro con circolare n. 9 del 2 agosto 2021 ha fornito chiarimenti in merito alle nuove disposizioni sul lavoro agile alla luce del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n.87- Decreto legge 23 luglio 2021 n. 105
In sostanza, nella Pubblica Amministrazione, viene prevista la possibilità di svolgere lo smart working in forma semplificata (quindi senza necessità di sottoscrivere un accordo individuale tra le parti) fino, al massimo, al 31 dicembre 2021: si precisa che è stata eliminata la percentuale minima del 50% del personale in lavoro agile.
Dunque, vanno adibiti al lavoro agile le percentuali più elevate possibili di personale, avendo cura che l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza e nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, adeguandosi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute e di contenimento del Covid-19.
Rimangono fermi gli obblighi di comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro le generalità dei lavoratori che svolgono l’attività da remoto e di rendere un’informativa sui rischi per la salute e la sicurezza derivanti dallo smart working, a beneficio di dipendente e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Smart working lavoratori fragili
Per quanto riguarda la categoria dei lavoratori “fragili”, il DL n. 105/2021 ha riattivato il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile con effetto retroattivo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
Pertanto, fino al 31 ottobre, i lavoratori fragili possono svolgere il lavoro in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Come scritto sopra, la norma ha effetto a partire dal 1° luglio, colmando così il vuoto creatosi nel periodo 1° luglio – 22 luglio.
Per lavoratori fragili si intendono quelli individuati dall’articolo 26, comma 2, del Decreto Cura Italia:
- lavoratori disabili con connotazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992;
- lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, i quali presentano condizioni di rischio derivanti da immunodepressione, esiti di patologie oncologiche o svolgimento di terapie salvavita.
Il lavoro prestato nelle suddette condizioni è considerato a tutti gli effetti come attività ordinaria, allo stesso modo di quello svolto in presenza.
Pertanto non è ammessa alcuna decurtazione del compenso previsto e comunque si maturano ferie, permessi, tredicesima ed eventuale quattordicesima, Tfr, anzianità di servizio.