Risarcimento del danno anche se infortunio in zona vietata

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15238 del 1° giugno 2021 ha statuito che il lavoratore, o gli eredi in caso di morte, hanno diritto al risarcimento del danno per l’infortunio anche se occorso in una zona vietata.
Nel caso in esame, l’infortunio era avvenuto quando il lavoratore era entrato imprudentemente in un settore in cui era stata vietata da un’ispezione ogni attività, per effettuare un controllo su una lavorazione in corso, voluta, nonostante il divieto, dal direttore tecnico dell’azienda. Mentre la Corte d’appello aveva riconosciuto una responsabilità concorrente al 40% del lavoratore infortunato, riducendo conseguentemente il risarcimento dovutogli, la Corte di cassazione ribadisce, in proposito, il proprio orientamento, secondo cui la responsabilità concorrente del lavoratore infortunato è esclusa quando questi abbia obbedito a un ordine illegittimo o quando l’infortunio derivi dall’impostazione della lavorazione in base a disposizioni illegali o illecite del datore di lavoro.

I giudici della Corte hanno accolto il ricorso dei figli di un operaio morto in un cantiere dopo essere entrato in una zona vietata. Essi hanno stabilito che la condotta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento in quanto la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso. Nel caso di specie il responsabile avrebbe dovuto sospendere temporaneamente l’attività all’interno del cantiere così da mettere in sicurezza i lavoratori da eventuali pericoli.