Superbonus. Operativo nuovo modulo CILA semplificato

La Conferenza Unificata, in data 4 agosto 2021, ha dato il via all’adozione del modulo CILA – la Comunicazione asseverata di inizio lavori – con il quale vengono resi molto più semplici gli adempimenti necessari per accedere al Superbonus 110%. Il modulo è stato pubblicato sul sito funzionepubblica.gov.it. È’ utilizzabile dal 5 agosto.

L’adozione di un nuovo strumento per semplificare l’utilizzo dei bonus per gli interventi effettuati sugli edifici è stato previsto dal DL Semplificazioni (n. 77/2021) da poco convertito in legge n. 108/2021.

Una novità che renderà sicuramente più accettabile la compilazione è l’assenza dell’attestazione di stato legittimo, una richiesta che era considerata onerosa; è ora sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.

Devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio). Per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione.

Più smart anche la documentazione progettuale: è sufficiente una descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se indispensabili a una più chiara e compiuta descrizione potranno aggiungersi eventuali elaborati grafici.

Le asseverazioni da parte del tecnico vengono già trasmesse all’Enea.

E’ possibile, in caso di varianti in corso d’opera ad interventi di cui alla CILA Superbonus, effettuare la comunicazione a fine lavori; costituirà una integrazione della CILA presentata.

Quando il modulo semplificato non può essere utilizzato

Tutti gli interventi previsti dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34/2020, modificato dal Decreto Semplificazioni, costituendo interventi per l’efficientamento energetico e/o interventi strutturali, ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione, sono classificati come manutenzione straordinaria.

Qualora l’intervento previsto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all’art. 119, per l’intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà una SCIA o un Permesso di Costruire.

Ad esempio, in caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del DLgs n. 42/2004, è necessario acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente qualora necessaria rispetto agli interventi in progetto.