Conguaglio indennità di malattia per quarantena da Covid e rinvio degli Uniemens
L’Inps con nota 6709 del 4 agosto 2021 ha precisato che i datori di lavoro o i loro intermediari non dovranno più rielaborare gli Uniemens al fine di conguagliare le indennità di malattie anticipate ex art. 26 decreto legge 18/2020.
Al riguardo l’Istituto nell’accogliere le richieste dei CDL, ha precisato che l’operazione verrà effettuata d’ufficio dall’Inps stesso.
Infatti anche se tale operazione comporterà un disallineamento tra la posizione individuale del lavoratore e il dato contabile riferito al relativo conguaglio, verrà consentito ai datori di lavoro di ridurre il carico di lavoro a cui sono sottoposti.
L’inps poi con successivo messaggio spiegherà come avverrà la restituzione del solo importo già conguagliato come indennità di malattia con causale E775 e la contestuale valorizzazione dell’importo spettante per la quarantena con i codici indicati nel messaggio 3871/2020 nelle denunce con periodo di competenza da agosto 2021 a dicembre 2021.